Fronte del Piave
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------------- Aggiornamento -------------

Siamo felici di potervi comunicare che l’aggiornamento del sito è iniziato e la prima fase è completata, ma siamo ancora lontani dalla fine dei lavori e dalla cifra necessaria.

Ringraziamo tutti coloro che ci hanno aiutato fin ora e speriamo molti altri si uniscano a noi per salvare Fronte del Piave.




Maggiori informazioni e aggiornamenti qui.

 
     
 

Statuto dell'Associazione Storico Culturale

“Fronte del Piave”

Art. 1 - Costituzione e Sede
E’ costituita l’Associazione Storico Culturale denominata “Fronte del Piave” con sede nel Comune di Montebelluna(TV) in Via Buziol, 19 int. 1.
Il Consiglio Direttivo potrà con delibera trasferire la sede nell’ambito dello stesso Comune.
L’Associazione non persegue fini di lucro, ne diretto ne indiretto. I contenuti e la struttura dell’Associazione sono ispirati a principi di solidarietà, trasparenza e democrazia che consentono l’effettiva partecipazione dei Soci alla vita dell’Associazione stessa.
La durata dell’Associazione è illimitata.

Art. 2 - Finalità e attività
L'Associazione Storico Culturale denominata “Fronte del Piave” persegue i seguenti scopi:
diffondere la cultura storica del territorio e promuovere la riscoperta, la conservazione e la tutela dei luoghi interessati dalle vicende della Prima Guerra mondiale; estendere la conoscenza degli avvenimenti bellici attraverso contatti fra persone, enti ed associazioni; allargare gli orizzonti didattici locali e trasmettere l’amore per la cultura e la tradizione del territorio quale bene per la persona e valore sociale; proporsi come luogo di incontro e di aggregazione nel nome di interessi culturali attraverso l’organizzazione di manifestazioni e avvenimenti che promuovano il ricordo, la conoscenza e la valorizzazione dei luoghi della Grande Guerra affinché gli eventi che ne hanno segnato il corso e i profondi insegnamenti che ne sono scaturiti restino vivi nella memoria collettiva.
L’Associazione Storico Culturale “Fronte del Piave” associa i cittadini che vogliano organizzarsi per intervenire con proposte, progetti, iniziative concrete relative al tempo libero, alla partecipazione, allo svolgimento di attività ricreativo-culturali.
L’Associazione intende rispondere – mediante le attività sociali – ai bisogni di socializzazione e ricreazione dell’intera collettività.
In particolare l’Associazione si propone di svolgere le seguenti attività (elencate a titolo indicativo e non esaustivo):
promozione della conoscenza del territorio e dei prodotti tipici ad esso legati, specificatamente nei luoghi interessati dalla Grande Guerra, a livello regionale, nazionale e internazionale; rivalutazione e diffusione della cultura storica locale in relazione agli avvenimenti che hanno segnato il corso del primo conflitto mondiale tramite l’organizzazione di manifestazioni ed eventi atti a mantenerne viva la memoria; valorizzazione e salvaguardia delle risorse culturali inerenti la Prima GuerraMondiale con particolare impegno nella promozione di iniziative volte ad incoraggiare la riscoperta e la conoscenza approfondita delle memorie storiche presenti nel territorio.
L'Associazione opera prevalentemente  mediante l’azione diretta e personale dei propri soci; le prestazioni dei soci sono prestate a titolo prevalentemente gratuito.
L’Associazione, qualora se ne presentasse la necessità potrà, per il raggiungimento degli scopi sociali, stipulare accordi o convenzioni con Enti Pubblici o altre Associazioni.
L’Associazione svolge le proprie attività senza fini di lucro e non svolgerà attività diverse da quelle istituzionali ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse.

Art. 3 - I Soci
Possono aderire all’Associazione tutte le persone, uomini e donne, i quali ne condividano le finalità istituzionali e gli scopi associativi ed abbiano compiuto il diciottesimo anno di età senza alcuna discriminazione di sesso, età, lingua, nazionalità, religione e ideologia. I minori di anni diciotto possono assumere il titolo di socio solo previo consenso dei genitori e comunque non godono del diritto di voto in Assemblea.
Il numero dei soci è illimitato.
E’ esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.
L'Associazione fa proprio, e promuove al suo interno, il principio delle "pari opportunità" tra uomo e donna.
Sono aderenti all’Associazione coloro che hanno sottoscritto l’Atto di Costituzione in qualità di Soci Fondatori e coloro che ne fanno richiesta e la cui domanda viene accolta dal Consiglio Direttivo in qualità di Soci Ordinari.
Il Consiglio Direttivo può accogliere Sostenitori che forniscono sostegno economico alle attività dell'Associazione, nonché nominare Soci Onorari quelle persone che hanno fornito un particolare contributo alla vita dell'Associazione stessa.
Sostenitori e Soci Onorari non sono soggetti ad elettorato attivo e passivo.

Art.4 - Perdita della qualifica di socio
La qualifica di socio si perde per:
decesso; decadenza per mancato pagamento della quota associativa; dimissioni, che devono essere presentate per iscritto al Consiglio Direttivo; esclusione o radiazione deliberata dal Consiglio Direttivo per gravi fatti a carico del socio, per inosservanza delle disposizioni del presente Statuto, di eventuali regolamenti e delle deliberazioni degli Organi Sociali e per comportamenti contrastanti alle finalità dell’Associazione.
Contro ogni provvedimento del Consiglio Direttivo arrecante sospensione, espulsione o radiazione del socio, è ammesso il ricorso all’Assemblea dei Soci, la quale, previo contraddittorio, delibera in via definitiva entro 30 (trenta) giorni dalla presentazione del ricorso.
L'esclusione   ha   effetto   dal   trentesimo   giorno   successivo   alla   notifica  del provvedimento di esclusione, il quale deve contenere le motivazioni per le quali sia stata deliberata.

Art. 5 - Diritti e doveri dei Soci
I Soci sono tenuti a:
osservare le norme del presente Statuto e le deliberazioni adottate dagli Organi Sociali; versare la quota associativa stabilita annualmente dall’Assemblea; svolgere le attività preventivamente concordate; mantenere un comportamento conforme alle finalità dell’Associazione.
I Soci hanno il diritto di:
frequentare i locali dell’Associazione e partecipare a tutte le iniziative e a tutte le manifestazioni promosse dallo stesso; partecipare alle Assemblee (se in regola con il pagamento della quota associativa annuale) e, se maggiorenni, di votare direttamente o per delega (massimo una); conoscere i programmi con i quali l’Associazione intende attuare gli scopi sociali; dare le dimissioni, in qualsiasi momento, previa comunicazione scritta al Consiglio Direttivo; proporre progetti ed iniziative da sottoporre al Consiglio Direttivo; discutere e approvare i rendiconti economici; eleggere ed essere eletti membri degli Organismi Dirigenti.

Art. 6 - Gli Organi dell’Associazione
Sono Organi dell’Associazione:
l’Assemblea dei Soci;
il Consiglio Direttivo;
il Collegio dei Revisori dei Conti, qualora la sua istituzione venga deliberata dall’Assemblea e il Collegio dei Garanti qualora la sua istituzione venga deliberata dall’Assemblea.
Tutte le cariche associative sono elettive e gratuite ed hanno durata di tre anni. Ai Soci che ricoprono cariche associative spetta eventualmente il rimborso delle spese eventualmente sostenute, nei modi e nelle forme stabilite dal regolamento interno e dalla disciplina fiscale.

Art. 7 - L’Assemblea dei Soci
L'Assemblea dei Soci è l'organo sovrano dell'Associazione.
L’Assemblea è composta da tutti i Soci che sono in regola con il pagamento della quota associativa annuale.
Le riunioni dell'Assemblea vengono ordinariamente convocate a cura del Consiglio Direttivo mediante avviso scritto contenente la data e l'ora di prima convocazione e l'ordine del giorno da esporsi presso la sede dell’Associazione almeno 15 (quindici) giorni prima e da comunicare ad ogni socio almeno 15 (quindici) giorni prima.
L’Assemblea è convocata in seduta ordinaria almeno una volta all’anno per l’approvazione del bilancio e, comunque, tutte le volte che se ne ravvisa la necessità, o su richiesta del Presidente o di almeno il 10% degli associati.
L'Assemblea dei soci può essere convocata in via straordinaria dal Consiglio Direttivo o dal Presidente per modifiche dell’Atto Costitutivo e dello Statuto, nonché per lo scioglimento dell’Associazione stessa.
L'Assemblea è validamente costituita con la presenza della metà più uno dei soci con diritto di voto e delibera a maggioranza assoluta dei voti di questi ultimi. In seconda convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti; L’Assemblea delibera sulle questioni poste all'ordine del giorno.
Tra la prima e la seconda convocazione devono trascorrere almeno 24 ore.
I compiti dell’Assemblea ordinaria sono:
eleggere il Consiglio Direttivo;
deliberare circa l'ammissione dei soci;
deliberare in merito alle linee generali del programma di attività;
approvare  la relazione  delle  attività  ed  il  bilancio  consuntivo  dell’anno precedente;
deliberare sulla previsione e sulla programmazione economica dell'anno sociale successivo;
ratificare i provvedimenti di competenza della stessa, adottati dal Consiglio Direttivo per motivi d’urgenza;
fissare l’ammontare della quota associativa annuale o altri contributi a carico degli Associati;
deliberare su tutte le questioni attinenti la gestione sociale.
L'Assemblea è presieduta dal Presidente, mentre la funzione verbalizzante è svolta dal Segretario.
Le deliberazioni assembleari e gli atti verbalizzati vengono esposti all'interno della sede sociale e restano successivamente agli atti a disposizione dei soci per la libera consultazione.

Art. 8 - Il Consiglio Direttivo
Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di 3(tre)  fino ad un massimo di 15 (quindici) membri effettivi, eletti tra i Soci dall'Assemblea ordinaria.
Resta in carica 3 (tre) anni e i suoi componenti sono rieleggibili.
Nella sua prima seduta elegge nel proprio seno il Presidente, il Segretario e il Tesoriere.
Il Consiglio può inoltre distribuire fra i suoi componenti altre funzioni attinenti a specifiche esigenze legate alle attività dell’Associazione.
Il Consiglio viene ordinariamente convocato a cura del Presidente mediante avviso di convocazione, contenente la data e l'ora di convocazione e l’ordine del giorno degli argomenti da trattare, da inviare ai Consiglieri almeno 7 (sette) giorni prima della riunione e in via straordinaria quando ne facciano richiesta almeno 3 (tre) consiglieri, o su convocazione del Presidente.
Le riunioni sono valide quando è presente la maggioranza dei suoi componenti e le delibere sono approvate a maggioranza assoluta di voti dei presenti. Delle deliberazioni del  Consiglio deve essere redatto apposito verbale a cura del Segretario, che firma insieme al Presidente. Tale verbale è conservato agli atti ed è a disposizione dei Soci che richiedano di consultarlo.
Il Consiglio Direttivo ha il compito di:
svolgere, su indicazione dell’Assemblea, le attività esecutive relative all’Associazione;
esercita, in qualità di organo collegiale, tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione per il raggiungimento delle finalità dell’Associazione;
formulare i programmi di attività sociale sulla base delle linee approvate dall'Assemblea;
predisporre tutti gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'anno sociale;
deliberare in merito alle azioni disciplinari nei confronti dei soci;
decidere le modalità di partecipazione dell’Associazione alle attività organizzate da altre Associazioni o Enti;
presentare all'Assemblea, alla scadenza del mandato, una relazione complessiva sull'attività inerente il medesimo. 
In caso di dimissioni di un membro del Consiglio Direttivo, questo potrà venire sostituito per cooptazione. Tuttavia il numero dei membri cooptati non dovrà essere superiore ad un terzo dei componenti complessivi di tale Organo. Le eventuali cooptazioni dovranno essere ratificate nella prima seduta utile dell'Assemblea dei Soci.

Art. 9 - Il Presidente
Il Presidente dell’Associazione è eletto dal Consiglio Direttivo tra i suoi componenti a maggioranza di voti e dura in carica per il periodo di 3 (tre) anni e può essere rieletto. 
Ha la firma e la rappresentanza sociale e legale dell’Associazione nei confronti di terzi in giudizio.
Il Presidente rappresenta l’Associazione e compie tutti gli atti che impegnano l’Associazione stessa, presiede e convoca il Consiglio Direttivo, ne cura l’ordinato svolgimento dei lavori e sottoscrive il verbale delle sedute.
E’  autorizzato  ad  eseguire  incassi  e  accettare  donazioni  di  ogni  natura  ed   a qualsiasi  titolo  da  Pubbliche  Amministrazioni, Enti   e  privati, rilasciando liberatorie e quietanze.
E’ autorizzato a stipulare, previo parere favorevole del Consiglio Direttivo, accordi o convenzioni con Enti Pubblici o altre Associazioni.
In caso di necessità e di urgenza il Presidente assume i provvedimenti di competenza del Consiglio sottoponendoli a ratifica nella prima riunione successiva.

Art. 10 - Il Segretario
Il Segretario redige i verbali delle sedute del Consiglio Direttivo e li firma con il Presidente.
Tiene aggiornato l’elenco dei Soci. Assicura idonea pubblicità degli atti, dei registri e dei libri associativi.

Art.11 – Il Tesoriere
Il Tesoriere cura inoltre ogni aspetto amministrativo dell’Associazione. Cura la gestione della cassa e ne tiene la contabilità, effettua le relative verifiche, controlla la tenuta dei libri contabili, predispone (dal punto di vista contabile) il rendiconto economico annuale e il bilancio di previsione. –

Art. 12 - Il Patrimonio sociale
Il patrimonio sociale dell’Associazione è indivisibile ed è costituito da:
beni mobili e immobili di proprietà dell’Associazione;
i beni di ogni specie acquistati dall’Associazione sempre destinati alla realizzazione delle sue finalità istituzionali;
contributi, erogazioni e lasciti diversi;
fondo di riserva.
Le entrate dell’Associazione sono costituite da:
proventi derivanti dal proprio patrimonio;
contributi di privati;
contributi dello Stato, di Enti o di Istituzioni pubbliche finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
rimborsi derivanti da convenzioni;
quote associative annuali ed altri tipi di contributi degli associati;
ogni altro tipo di entrata derivante o connessa con le attività esercitate.

Art. 13 - Il Bilancio
L'esercizio sociale si intende dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.
Di esso deve essere presentato un Rendiconto Economico e Finanziario all'Assemblea dei Soci entro il 30 aprile dell'anno successivo; ulteriore deroga può essere prevista in caso di comprovata necessità o impedimento.
Il rendiconto dell'esercizio dovrà evidenziare in modo analitico i costi ed i proventi di competenza, nonché la consistenza finanziaria e le poste rettificate che consentano di determinare la competenza dell'esercizio.
La previsione e la programmazione economica dell'anno sociale successivo è deliberata dall'Assemblea dei Soci con attinenza alla formulazione delle linee generali dell'attività dell’Associazione.
E’ fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, eventuali utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitali durante la vita dell’Associazione.
Sono previsti la costituzione e l'incremento del fondo di riserva. L'utilizzo del fondo di riserva è vincolato alla decisione dell'Assemblea dei Soci.
Gli utili o gli avanzi di gestione saranno totalmente reinvestiti per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

Art. 14 - Modificazioni dello Statuto
Lo Statuto vincola alla sua osservanza tutti gli aderenti all’Associazione. Esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell’attività dell’Associazione stessa.
A norma dell'art. 21 C.C. il  presente  Statuto  può  essere   modificato  con   deliberazione   straordinaria dell’Assemblea, con  la  presenza  di  almeno due terzi degli Associati e con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Art. 15 - Scioglimento dell'Associazione
La decisione motivata di scioglimento dell’Associazione deve essere presa da almeno i tre quarti degli associati. L'assemblea stessa decide sulla devoluzione del patrimonio residuo, dedotte le eventuali passività, per uno o più scopi stabiliti dal presente Statuto, ad altra Associazione con finalità analoghe e comunque per scopi di utilità generale.
E’ fatto divieto di distribuire anche in modo indiretto utili o avanzi di gestione agli Associati.

Art. 16 - Disposizioni finali
Per quanto non è previsto dal presente Statuto o dal regolamento interno, si fa riferimento alle leggi vigenti ed in particolare alla L.R. 28/96, al Codice Civile e  al  D.Lgs. n° 460 del 1997 e loro successive variazioni.
Montebelluna, lì 24 maggio 2006


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